IL REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1 - Costituzione

Nell'ambito di Confindustria Udine e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 31 dello Statuto dell'Associazione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Udine, persegue i seguenti scopi:
- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Confindustria Udine e dell’Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Art. 3 - Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:
- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria Udine e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l’approfondimento di singole problematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell’Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell’Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.
In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all’interno della propria componente organizzativa, attraverso l’adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l’appartenenza a Confindustria Udine.

TITOLO SECONDO
COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art.5 – Requisiti per l’appartenenza

L’appartenenza al Gruppo ha carattere personale.
Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte a Confindustria Udine ed in regola con le norme statutarie, che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:
- il titolare, il legale rappresentante, il delegato del titolare (delegato formalmente e scelto tra i procuratori generali ad negotia), i membri del CdA, i Direttori Generali, gli amministratori, gli institori, i Dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale. Ammessi altresì i Quadri con ruolo strategico nell’impresa (in quest’ultimo caso l’adesione deve essere controfirmata dall’azienda di appartenenza)
- I figli del titolare sono ammessi, con diritto di elettorato attivo e passivo, se possono dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all’interno dell’attività aziendale. Sono ammessi anche i figli di titolari che siano partecipi dell’attività aziendale ma con diritto limitato al solo elettorato attivo.
Limite massimo di tre componenti espressione di una stessa azienda iscritta all’Associazione Territoriale, con espressa limitazione a due componenti espressione di una stessa impresa per il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.
Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a sei mesi anche imprenditori titolari di aziende non aderenti a Confindustria Udine, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l’esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art.6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.
Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di Confindustria Udine.

Art. 7 – Quota associativa

È facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all’interno del bilancio del Gruppo.
L’eventuale quota annuale dovrà essere versata ogni anno e la determinazione dell’importo sarà deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Cessazione dell’appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:
- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative;
- per espulsione deliberata dai probiviri di Confindustria Udine su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.
La cessazione è automatica e viene constata dal Consiglio direttiva, previa comunicazione del Presidente.

TITOLO TERZO
ORGANI

Art. 9 – Elencazione
Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:
- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Sezione I - ASSEMBLEA

Art.10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni mediante comunicazione scritta contenente la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno sessanta giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative dovute e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.
Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.
Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all’Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all’Assemblea:
a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del gruppo. b) Determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente. c) Eleggere il Presidente, i Vicepresidenti ed il Consiglio Direttivo del Gruppo. d) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo.
e) Approvare il rendiconto economico.
f) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote associative. g) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.
h) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Generale di Confindustria Udine.
I) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo10.

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto.
Il voto in Assemblea non è delegabile.
I soci che sono iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.
Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vicepresidenti.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono successivamente eleggibili per un ulteriore mandato.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l’ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto almeno dieci giorni prima della Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.
Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e che non compiano più del 38° anno di età nell’anno solare di elezione.
Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.
Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

Art. 15 – Norme per l’elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all’Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.
Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi.
Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.
I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.
In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l’anno, mediante avviso scritto, recante la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.
Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della meta più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto.
Il voto non è delegabile.

Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:
a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo.
b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
c) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Udine, negli organi regionali e nazionali dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.
d) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
e) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.
f) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5.
g) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo. h) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri di Confindustria Udine.
i) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all’art. 19.
l) Nominare e revocare il Tesoriere, se previsto, su proposta del Presidente del Gruppo.

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.
In tal caso e nell’ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell’Assemblea successiva.
In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i trenta giorni successivi.

Art. 19 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.
La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d’età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature per la carica di Presidente, dei Vicepresidenti e del Consiglio Direttivo ed accerta i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.
Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di Confindustria Udine.
I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZIONE III - PRESIDENZA

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell’Assemblea, che non compia più del 38° anno di età nell’anno solare di elezione, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell’azienda di appartenenza – la quale deve avere il completo inquadramento - e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento
Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.
Almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma e indicazione dei nominativi dei Vicepresidenti.
Entro venti giorni prima della data dell’Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, tramite posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi e l’indicazione dei nominativi dei Vicepresidenti e delle candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo.
In conformità con le disposizioni di attuazione e transitorie del Regolamento nazionale, di norma quindici giorni prima dell’elezione, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione relativa al candidato Presidente, inclusa la documentazione aziendale, l’attestazione del completo inquadramento dell’impresa di appartenenza, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei probiviri dell’Associazione.
Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta. In caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e il Presidente è eletto con la maggioranza dei voti dei presenti.
Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo. La durata della carica è fissa e non può essere prorogata.
Un'ulteriore rielezione per un solo quadriennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l’età fino alla successiva Assemblea che deve tenersi entro quattro mesi.


Art. 21 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:
- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi di Confindustria Udine, di cui è Vicepresidente di diritto.
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni a Confindustria Udine;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vicepresidenti, di cui uno Vicario, degli eventuali Consiglieri Incaricati, Tesoriere e rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Udine;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni; - predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale; - nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vicepresidenti.

Art. 22 - Vicepresidenti

I Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di sei, di cui uno Vicario, sono nominati dall’Assemblea.
Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.
I Vicepresidenti durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per un ulteriore mandato; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.
In conformità con l’art. 17, lettera c), nella prima riunione successiva all’insediamento, il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, a un Vicepresidente la delega a rappresentare il Gruppo in Consiglio nazionale. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione, inclusa la documentazione aziendale, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.
La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.
Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nell'ambito dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO
GESTIONE

Art. 24 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede Confindustria Udine con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati dalla maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.
Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 – Tesoriere

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, può nominare un Tesoriere che sovraintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell’Assemblea.
Il Tesoriere dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall’articolo 11, lettera h, e dall’ultimo comma dell’art. 12.

Art. 27 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall’ultimo comma dell’articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo di Confindustria Udine.

Art. 28 – Rinvio allo Statuto dell’Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Confindustria Udine e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di Confindustria Udine.

Art. 29 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’organo direttivo competente di Confindustria Udine
Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprano cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.
Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.
I membri del consiglio Direttivo che abbiano già compiuto due mandati biennali, sono rieleggibili solo per un ulteriore mandato triennale.

Art. 30 - Norma transitoria

Le modifiche statutarie concernenti la durata del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo entrano in vigore a partire dal mandato in corso al momento dell’approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Generale di Confindustria Udine, che pertanto terminerà ad ottobre 2024.


Udine, 26 ottobre 2022